Terrazza in condominio, chi paga?
Tra i quesiti che si pongono più spesso nella vita condominiale, ve ne sono molti che riguardano la proprietà delle singole componenti dell’edificio comune e la particolare regolamentazione che queste componenti ricevono a causa dell’inserimento in cui contesto particolare come quello del condominio.
Qualche consiglio in materia può, dunque, risultare non privo d’interesse.
In quest’articolo ci soffermiamo, in particolare, sulla terrazza di copertura dell’edificio comune.
La terrazza, analogamente al semplice lastrico solare (cioè al tetto orizzontale), è normalmente un elemento condominiale. Tuttavia, gli atti notarili o il regolamento condominiale accettato all’unanimità possono prevedere che la terrazza appartenga a un singolo condòmino o, quantomeno, riservargli il diritto d’uso esclusivo della terrazza stessa.
In questi casi, le spese di manutenzione della terrazza – salvo situazioni particolari – devono essere sostenute per il 33% dal proprietario della terrazza e per il restante 66% dai proprietari degli appartamenti inseriti (in tutto o in parte) nella colonna sottostante al terrazza; detti appartamenti beneficiano, infatti, della funzione di copertura propria della terrazza stessa.
La ripartizione delle spese di cui dicevamo sopra opera, però, solo a condizione che l’assemblea abbia potuto previamente deliberare i lavori di manutenzione o che il proprietario sia intervenuto in situazione d’urgenza.
Restano, invece, a carico del proprietario della terrazza le opere non urgenti che questi abbia fatto eseguire senza coinvolgere gli altri condòmini.
Infine, il proprietario esclusivo della terrazza è tenuto a sostenere integralmente le spese di manutenzione di elementi come i parapetti o le ringhiere che svolgono unicamente o principalmente una funzione di sicurezza, e non di copertura (cfr. Cass., sez. II sent. 25/02/2002, n. 2726).
Avv. Giuseppe Auletta