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INFORMATIVA

Ai sensi dell’art. 35 del Codice deontologico forense, lo Studio informa tutti gli utenti del sito del fatto che l’avvocato svolge un’attività intellettuale di elevata complessità, la cui prestazione implica, nella generalità dei casi, l’adozione di scelte caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, da assumersi sempre avendo di mira l’interesse della parte assistita, il quale va perseguito nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e dalla deontologia forense.

Da ciò deriva che, in generale, l’avvocato adempie alle obbligazioni assunte verso il cliente ogni qual volta esegua gli incarichi affidatigli con la diligenza del buon professionista (art. 1176 co. 2 codice civile), non potendosi attribuire alla responsabilità dell’avvocato diligente l’eventuale mancato raggiungimento dei risultati vantaggiosi avuti di mira dal cliente, che pure il nostro Studio si impegna sempre al massimo per conseguire, nei limiti della normativa vigente, della deontologia e dell’Etica. Infatti, va ricordato che, in linea di principio, il conseguimento di questi risultati dipende anche da una serie di fattori che sfuggono al controllo del professionista forense.