Il calesse, il pedone e i diritti del cavallo
Ai non addetti ai lavori la vita del giurista, e in particolare dell’avvocato, può forse sembrare noiosa, ma la varietà di casi che la vita pone davanti al legale nella quotidianità non lascia spazio alla monotonia, disegnando un vero e proprio caleidoscopio di fatti anche estremamente diversi, e sempre dotati del sapore dell’autenticità.
L’insolito è, dunque, spesso dietro l’angolo come in un caso recentemente deciso dal Giudice di Pace di Taranto, che sembrerebbe quasi volgere alla commedia, se non fosse che nell’episodio il malcapitato pedone ha comunque rimediato un danno.
Il caso nasce da un sinistro stradale, non causato, però, dalla solita automobile, ma piuttosto da un calessetrainato da un cavallo; mezzo normalmente tra i più innocui, ma che qui, complice forse una distrazione del cocchiere, ha investito un pedone, intendo a “fare cicoria” su una tranquilla strada della campagna pugliese. Il pedone, subito soccorso dall’investitore, è stato purtroppo costretto a un ricovero presso un ospedale locale, riportando modesti danni di cui ha giustamente chiesto il risarcimento.
Or sembrerà incredibile al lettore, ma pure un caso così raro ha delle norme destinate a regolarlo e, anzi, in passato, quando forse i carri erano più numerosi, ci si è domandati se la responsabilità di simili incidenti vada addebitata solo al proprietario dell’animale, per non averlo adeguatamente custodito, oppure a questi insieme al proprietario del calesse e al suo conducente, in applicazione della norma di legge riguardante anche le automobili.
Purtroppo per i cultori della materia, il giudice tarantino non ha avuto modo di addentrarsi nella questione, considerato che, nel caso specifico, la stessa persona era sia il cocchiere, sia il proprietario del cavallo sia ancora l’intestatario del calesse. Da un precedente di Cassazione del 1960 (sentenza n. 2383) sembrerebbe, però, doversi concludere per una responsabilità concorrente di tutti (proprietario del cavallo, proprietario del calesse e conduttore del mezzo), salvo il caso, che qui non ricorre, di un evento derivante dal solo comportamento dell’animale e indipendente dalla circolazione del carretto, quale potrebbe essere il calcio o il morso.
Per fortuna, poi, l’investitore aveva provveduto a stipulare un’assicurazione per il suo veicolo, la quale provvederà a coprire il danno. Per i veicoli a traino animale, infatti, a differenza che per i veicoli a motore, l’assicurazione non è obbligatoria.
Nulla di specifico, invece, abbiamo trovato in giurisprudenza riguardo all’eventuale corresponsabilità del pedoneintento a “fare verdura”, ma non ci sembra che alcuna colpa possa essere addebitata al malcapitato, se non altro tenuto conto del fatto che tale attività, per sua natura, richiede che la persona si ponga sul margine della carreggiata e non al centro di essa, cosicchè è difficile ipotizzare un comportamento imprudente dello sfortunato raccoglitore che possa ridurre, anche solo in parte, la responsabilità del cocchiere.
I conduttori di cavalli e carretti che, più numerosi in campagna, non mancano neppure nella città di Catania e nelle altre aree urbane siciliane sono, dunque, avvisati: pure alla guida del cavallo occorre tenere gli occhi bene aperti, a tutela dell’incolumità altrui ma anche per prevenire future responsabilità. Inoltre l’assicurazione, sebbene non obbligatoria, è di certo consigliabile anche per questi mezzi.
Articolo pubblicato su siciliajornal.it