Condominio. L’amministratore è in carica. Sì, ma per quanto?
Mi è capitata più volte, nel corso dell’attività professionale, che mi fosse chiesto quanto duri l’incarico dell’amministratore di condominio.
La domanda, fino al dicembre del 2012, era tra le più facili. Bastava dire: «l’amministratore dura in carica un anno» e non c’era molto altro da aggiungere. Purtroppo però, la riforma del condominio legge 220/2012), pur avendo introdotto anche tante novità positive, è riuscita a creare confusione laddove prima regnava la chiarezza.
Infatti l’art. 1129 decimo comma codice civile, nella versione riscritta dal legislatore del 2012, stabilisce che: «L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore».
Il testo, come si vede, non è dei più chiari. Quello che è certo è che l’amministratore, una volta eletto dall’assemblea di condominio, durerà in carica (almeno) un anno, salvo il caso di una revoca espressa da parte dell’assemblea. Su cosa debba accadere, però, una volta trascorso il primo anno le interpretazioni si dividono.
Qualcuno ha sostenuto che, anche per il primo rinnovo, l’amministratore dovrebbe comunque ottenere una delibera assembleare, esattamente come avveniva fino al 2012. Se però il legislatore avesse voluto mantenere tutto come prima, non si vede perché avrebbe dovuto cambiare il vecchio testo di legge.
Altri, per esempio alcune associazioni degli amministratori, ritengono, invece, che dopo la prima nomina l’amministratore debba ritenersi sempre rinnovato, finché non sopravvengano le dimissioni o una delibera di revoca (così, per esempio, ANACI Roma). Pertanto, non mancano, anche in Sicilia, amministratori che, aderendo a questa interpretazione, omettono sistematicamente inserire nell’ordine del giorno delle assemblee la propria conferma.
Questa tesi, però (oltre a risultare fin troppo favorevole agli amministratori) si scontra con l’art. 1135 comma 1 n. 1 codice civile, il quale prevede che l’assemblea ordinaria debba deliberare sulla conferma dell’amministratore. Infatti nessuna delibera di conferma sarebbe necessaria se l’incarico dell’amministratore si rinnovasse ogni anno in maniera automatica.
Si può dire, quindi, che la verità (o meglio, l’interpretazione migliore), forse, stia nel mezzo.
L’amministratore, dopo essere stato nominato dall’assemblea, alla prima scadenza annuale viene rinnovato automaticamente (salvo il caso di revoca), mentre alla seconda scadenza annuale dev’essere confermato con una delibera esplicita. Allo stesso modo, al terzo anno opera il rinnovo automatico, mentre al quarto è necessaria una delibera e così via.
Le prime decisioni adottate da alcuni Tribunali sembrano confermare questa interpretazione, già adottata da Milano, Taranto e Cassino.
Attenzione però. Il rinnovo automatico non vale quando l’amministratore chiede un incremento dei propri compensi rispetto agli anni precedenti. Inoltre, è consigliabile che, anche in caso di rinnovo automatico, l’amministratore comunichi sempre ai condòmini i suoi dati personali seguendo l’elenco degli stessi contenuto nell’articolo 1135 secondo comma del codice civile.
Avv. Giuseppe Auletta