La messaggistica istantanea fa parte della vita di quasi tutti noi. Con essa ci si scambiano quotidianamente messaggi privati, auguri, informazioni di lavoro etc., ma a volte si esagera un po’, finendo col pensare che basti un “messaggino” per ogni tipo di comunicazione e che ogni ulteriore formalità sia, dunque, superflua.
È questo il caso di un condominio dell’Irpinia, nel quale, dovendosi sostituire l’amministratore, i condòmini avevano pensato di convocare l’assemblea tramite WhatsApp, applicazione nella quale i condòmini stessi, a quanto sembra, avevano creato un proprio “gruppo”.
A seguito di tale inconsueta modalità di convocazione, l’assemblea si era effettivamente tenuta e i comproprietari avevano raggiunto le maggioranze necessarie per eleggere il nuovo amministratore.
Tuttavia, la cosa non era piaciuta alla proprietaria di un’autorimessa, assente alla riunione, che aveva impugnato la delibera proprio lamentando l’inidoneità del messaggio istantaneo a costituire forma di comunicazione valida.
Così, con sentenza dell’8 ottobre 2024, il Tribunale di Avellino ha avuto modo di ricordare al condominio convenuto, e a chi si proponesse di emularlo, che, a seguito della riforma del condominio del 2012, la legge fissa chiaramente le forme consentite di convocazione dell’assemblea condominiale, che sono: «posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax» e «consegna a mano». Dunque non sono accettabili forme di convocazione diverse da quelle elencate, neppure se previste dal regolamento di condominio, il quale non ha il potere di derogare a quanto la disciplina codicistica stabilisce sul punto.
La convocazione di un condòmino mediante uno strumento diverso da quelli previsti dal codice, per quanto eventualmente possa essere stata idonea a informarlo, non è sufficiente a far ritenere l’assemblea validamente riunita, sicché le delibere assunte da un simile consesso sono annullabili , previa impugnazione giudiziaria che il condòmino malamente convocato, se assente, dissenziente o astenuto, potrà promuovere entro trenta giorni da quando abbia avuto conoscenza del verbale assembleare.
Attenzione, dunque, la forma, a volte, è molto di più che un semplice orpello!
Avv. Giuseppe Auletta