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Con l’ultima approvazione da parte della Camera dei deputati, avvenuta a larghissima maggioranza l’8 febbraio del 2022 e le successive formalità procedurali, la tutela dell’ambiente entra finalmente in Costituzione ˝dalla porta principale˝, segnando un passaggio di rilievo nella storia della Repubblica.

Infatti, fino a ieri, il principio della tutela ambientale era stato dedotto, in via interpretativa, dalla combinazione del vecchio testo dell’art. 9 (che si riferiva al solo paesaggio) e dell’art. 32 (diritto alla salute); ma la parola «ambiente» in questi articoli non trovava posto.

Non si tratta però dell’esordio assoluto della tutela ambientale nella nostra Costituzione, come, un po’ frettolosamente, è stato scritto da molti. Infatti già l’art. 117 Cost., nella versione modificata dalla celebre riforma ˝federalista˝ del 2001, aveva inserito «la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» tra le materie su cui lo Stato avrebbe potuto e dovuto legiferare in via esclusiva, senza alcuna intromissione da parte delle Regioni.

Tuttavia, è solo con la riforma costituzionale di questi giorni che la tutela «dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi» entra a far parte dei compiti fondamentali affidati alla Repubblica dalla prima parte del testo costituzionale, trovando posto nel (rinnovato) art. 9.

Non solo, ma il nuovo testo costituzionale fa qualcosa di più, ponendo la tutela ambientale in stretta connessione con l’«interesse delle future generazioni», dando riconoscimento ufficiale, al più alto livello giuridico nazionale, al tema della responsabilità per le generazioni future, introdotto nel dibattito pubblico dal filosofo Hans Jonas già nel 1979, e che sta ormai entrando a far parte del senso comune.

Da oggi in poi, quindi, le leggi ordinarie dovranno tener conto dell’interesse delle future generazioni a un ambiente sano, e resta da vedere come e quanto questo interesse peserà nelle decisioni, non solo di Governo e Parlamento, ma anche della Corte Costituzionale.

Inoltre va segnalato che la riforma di cui si è detto modifica pure l’art. 41 della Costituzione, ponendo la salute e l’ambiente come limiti all’iniziativa economica privata, e sempre i fini ambientali (accanto a quelli sociali) come obiettivi cui l’attività economica dovrebbe tendere.

Infine viene inserito nel testo costituzionale (ancora all’art.9) un riferimento alla tutela degli animali, da garantirsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Di seguito il nuovo testo degli articoli 9 e 41 della Costituzione, con le parole appena aggiunte dal legislatore riportate in corsivo.

Avv. Giuseppe Auletta

Articolo 9

  1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
  2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41

  1. L’iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.